IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale   11  maggio  1995,  e  successive
modificazioni  e integrazioni,  con  il quale  e'  stata definita  la
tabella XLV/2, concernente gli  ordinamenti didattici delle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995,
con  il  quale  e'  stato   approvato  il  piano  di  sviluppo  delle
universita' 1994-96;
  Visto il  decreto ministeriale 3  luglio 1996 di  integrazione alla
tabella XLV/2;
  Vista la  proposta di  modifica allo  statuto formulata  dal senato
accademico  nella seduta  del giorno  11 dicembre  1996, acquisiti  i
pareri  favorevoli  del  consiglio   della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e del consiglio di amministrazione;
  Rilevata  la necessita'  di  apportare la  modifica  di statuto  in
deroga al  termine triennale di  cui all'art.  17 del testo  unico 31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
espresso nella seduta del 17 aprile 1997;
  Considerato  che a  seguito  della riorganizzazione  dipartimentale
dell'Ateneo,   gli  istituti   clinici  sono   divenuti  sezioni   di
dipartimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 luglio  1997  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale del  16  luglio  1997, n.  164  con  il quale  si
autorizza l'istituzione della scuola  di specializzazione in medicina
nucleare;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Ferrara, approvato con
il  decreto indicato  in premessa,  e' ulteriormente  modificato come
appresso:
  Dopo l'art. 12 del titolo IV,  capo I, parte II, con lo spostamento
degli  articoli  successivi,  viene  inserita  la  seguente  modifica
statutaria:
  "Art. 13  (Medicina nucleare). -  La scuola di  specializzazione in
medicina  nucleare  risponde  alle  norme generali  delle  scuole  di
specializzazione dell'area  medica ed  ha sede  presso la  sezione di
medicina   nucleare   del   dipartimento  di   medicina   clinica   e
sperimentale.
  La  scuola  ha  lo  scopo di  formare  specialisti  con  competenze
professionali necessarie all'impiego in vivo  ed in vitro di sorgenti
radioattive  o   di  composti   marcati  con  radionuclidi,   a  fini
diagnostici, terapeutici e di prevenzione delle malattie.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare.
  Il corso ha la durata di quattro anni.
  Concorrono al funzionamento della scuola:
  a) la  sezione di  medicina nucleare  del dipartimento  di medicina
clinica  e sperimentale  della facolta'  di medicina  e chirurgia,  i
dipartimenti,  istituti,  centri   dell'Universita'  di  Ferrara  cui
afferiscono     le     discipline     contemplate     dai     settori
scientificodisciplinari indicati nella tabella  A in riferimento alle
aree di addestramento professionalizzante;
  b)  le  strutture universitarie  di  altro  ateneo convenzionate  o
consorziate  per  lo  sviluppo   dell'attivita'  didattica  ai  sensi
dell'art. 92 decreto  del Presidente della Repubblica  n. 382/1980, e
successive modifiche e integrazioni;
  c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti
dall'art.  2, comma  5 delle  norme  comuni relative  alle scuole  di
specializzazione stabilite  dal regolamento  didattico di  Ateneo nei
termini previsti dai protocolli stessi.
  In  base  alle strutture  ed  attrezzature  disponibili, la  scuola
accetta tre  iscritti per  ciascun anno  di corso,  per un  totale di
dodici specializzandi.