IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata definita la tabella XLV/2, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle universita' 1994-96; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 di integrazione alla tabella XLV/2; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del giorno 11 dicembre 1996, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 aprile 1997; Considerato che a seguito della riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli istituti clinici sono divenuti sezioni di dipartimento; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1997, n. 164 con il quale si autorizza l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 12 del titolo IV, capo I, parte II, con lo spostamento degli articoli successivi, viene inserita la seguente modifica statutaria: "Art. 13 (Medicina nucleare). - La scuola di specializzazione in medicina nucleare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica ed ha sede presso la sezione di medicina nucleare del dipartimento di medicina clinica e sperimentale. La scuola ha lo scopo di formare specialisti con competenze professionali necessarie all'impiego in vivo ed in vitro di sorgenti radioattive o di composti marcati con radionuclidi, a fini diagnostici, terapeutici e di prevenzione delle malattie. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare. Il corso ha la durata di quattro anni. Concorrono al funzionamento della scuola: a) la sezione di medicina nucleare del dipartimento di medicina clinica e sperimentale della facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Universita' di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientificodisciplinari indicati nella tabella A in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante; b) le strutture universitarie di altro ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attivita' didattica ai sensi dell'art. 92 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e successive modifiche e integrazioni; c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5 delle norme comuni relative alle scuole di specializzazione stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola accetta tre iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.